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Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicolturaL’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.
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